E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157/2009, il decreto 19 maggio 2009 attuativo del D.L. 185/2008 (art. 9, comma 3-bis) che consente ai privati di cedere agli intermediari finanziari i corrispettivi non ancora pagati dalle p.a. per somministrazioni, forniture e appalti, a condizione che essi siano liquidi, esigibili e non caduti in prescrizione.
Il provvedimento, in vigore dalla scorso 9 luglio, prevede che i creditori dovranno presentare agli enti locali debitori un'istanza di certificazione del credito entro il 31 dicembre 2009.
L'ufficio Ragioneria dell'ente, entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza, dovrà indicare l'ammontare complessivo del credito, verificare che sia certo, liquido e esigibile, certificare che sia iscritto nel conto dei residui passivi e che trovi copertura negli stanziamenti di uno specifico capitolo di spesa; gli enti soggetti al patto di stabilità dovranno anche certificare che il credito verrà saldato all'istituto finanziario entro una certa data.
Se il credito è di importo superiore a 10 mila euro, il responsabile finanziario dell'ente dovrà preventivamente verificare che l'impresa sia in regola nei pagamenti verso lo Stato; in caso contrario, la certificazione dovrà essere rilasciata al netto delle somme ancora dovute.
Inoltre, se l'impresa a sua volta ha dei debiti nei confronti dell'ente locale, il credito potrà essere certificato e ceduto solo a netto della compensazione tra crediti e debiti, la quale sarà opponibile esclusivamente dall'amministrazione debitrice.