| Gli enti locali non devono inviare alla Corte dei Conti gli atti e i contratti relativi agli incarichi di collaborazione esterna ai fini del controllo di legittimità. |
| Il dubbio è stato ingenerato negli enti locali dalla modifiche apportate dal D.L. 78/2009 (art. 17, comma 30) all'art. 3, comma 1, della L. 20/1994. Il decreto legge ha aggiunto alla norma in oggetto le lettere f-bis) ed f-ter): la prima prevede che occorre sottoporre al controllo della magistratura contabile gli atti e i contratti di cui all'art. 7, comma 6, del D.lgs 165/2001 ; la seconda, vi aggiunge ulteriori atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della L. 266/2005. Fonte: ItaliaOggi del 14.07.2009 |