La Ragioneria Generale dello Stato con Nota Prot. N. 38544 del 6.5.2010 precisa che: “ ........ ai fini della vigente normativa nazionale in materia di patto di stabilità e di contenimento delle spese di personale, l’ammontare del finanziamento regionale concesso a codesto Ente per la corresponsione dei compensi ai lavoratori ex l.s.u. assunti con contratto privato a termine, dovrà essere computata dall’ente nel novero delle voci che concorrono alla determinazione del costo del personale e quindi soggetta ai vincoli riduttivi di cui all’art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 e dell’art. 76 del d.l. n. 112/2008”