Vincenzo Iennaro su Italia Oggi.
Gli ultimi mesi del 2015 sono zeppi di adempimenti contabili cruciali per i comuni. Le ultime variazioni entro il 30/11. Con un occhio al 2016.
Gli ultimi mesi del 2015 sono zeppi di adempimenti contabili cruciali per i comuni.
Bilanci locali alla resa dei conti
Ultime variazioni entro il 30/11. Con un occhio al 2016
di Vincenzo Iennaro
Articolo Pubblicato su Italia Oggi
Gli Enti Locali affronteranno un fine anno 2015 alle prese con una serie di adempimenti contabili di notevole rilevanza. Entro il 15 novembre dovrà essere presentata l’eventuale variazione al DUP unitamente al bilancio di previsione 2016 per l’approvazione (ad oggi) entro il 31 dicembre 2015. Scade il 31 dicembre l’approvazione del documento unico di programmazione (DUP) da parte della Giunta che dovrà, poi, essere presentato al Consiglio per le conseguenti deliberazioni. Vista la presentazione del DUP prima di quella del bilancio di previsione 2016/2018 è necessario che l’organo di revisione si limiti, al momento, ad esprimere il proprio parere obbligatorio (art. 19, Legge 448/2001) solo sulla sezione operativa del DUP che riporta il fabbisogno del personale. Solo in sede di presentazione delle variazioni al DUP, unitamente al bilancio di previsione, potrà procedere agli ulteriori controlli richiesti dalla normativa vigente. Per quanto riguarda il piano triennale delle opere pubbliche si ricorda che è necessario verificare, già nel DUP, che ci sia corrispondenza tra le previsioni di bilancio e le richieste finanziarie di realizzazione delle opere stesse. È necessario che ogni opera pubblica iscritta nel DUP abbia il proprio cronoprogramma riportante l’esigibilità della spesa in ogni singolo esercizio finanziario. Le opere pubbliche prive di cronoprogramma dovranno necessariamente essere accompagnate da una nota integrativa che ne specifichi la motivazione dell’assenza.
Un altro adempimento importante sarà quello di adeguare il regolamento di contabilità che dovrà disciplinare i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono coerenti con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP (principio contabile allegato 4/1 punto 8.3).
Per quanto riguarda l’approvazione del PEG lo stesso deve essere approvato dalla Giunta contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione, ovvero la prima seduta di Giunta successiva all’approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale. L’approvazione del PEG è obbligatoria per i comuni e le provincie con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Per gli altri l’adempimento rimane facoltativo.
Per il piano degli indicatori di bilancio, che integra i documenti di programmazione (DUP, PEG, e Bilancio di previsione) lo stesso deve essere definito con Decreto del Ministero dell’Interno. Tale sistema di indicatori sarà riferito ai programmi di bilancio e consentirà l’analisi e la comparazione dei bilanci delle amministrazioni territoriali. Il piano degli indicatori sarà divulgato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”. È facoltà di ogni Ente integrare il piano degli indicatori Ministeriali con ulteriori indicatori in base alle proprie esigenze. Per un approfondimento si faccia riferimento al punto 11 del principio contabile allegato 4/1.
Una particolare attenzione è da riferire alle scadenze previste per il 30 novembre.
Tale data è fondamentale per alcuni adempimenti importantissimi. Il primo adempimento riguarda la verifica della congruità del Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (FCDDE). Infatti, con riferimento al medesimo livello di analisi utilizzato per calcolare il FCDDE a previsione e per le eventuali valutazioni intermedie, bisogna procedere a calcolare la congruità finale per l’esercizio 2015 e procedere all’adeguamento mediante relativa variazione del bilancio di competenza del Consiglio. Per le operazioni tecniche si faccia riferimento all’esempio n.ro 5 presente nel principio contabile allegato 4/2.
Un’attenzione particolare, in occasione dell’ultima possibilità di effettuare variazioni al bilancio, va riferita agli stanziamenti dell’esercizio 2016. Infatti, in caso di esercizio provvisorio gli Enti gestiranno gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015-2017 per l’annualità 2016 riclassificati secondo il nuovo piano dei conti finanziario. Questo significa che non si farà più riferimento all’assestato dell’anno precedente ma alle previsioni di bilancio esercizio 2016 del pluriennale 2015-2017. Quindi novembre è l’ultimo mese utile per ridefinire gli stanziamenti 2016 in modo da non trovarsi “ingessati” già da gennaio nel caso di esercizio provvisorio. Tale problema è superato per gli Enti che approveranno il bilancio 2016/2018 entro il 31 dicembre 2015.