Consuntivi al test del Fondo crediti

Vincenzo Iennaro su Italia Oggi.
Consuntivi al test del Fondo crediti. Si avvicina la scadenza per il rendiconto 2015.

ItaOggi-feb2016Consuntivi al test del Fondo crediti

Si avvicina la scadenza per il rendiconto 2015
di Vincenzo Iennaro


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Si avvicina la scadenza per la redazione del rendiconto riferito all’esercizio 2015.

Sono tante le cose che gli uffici sono tenuti a verificare entro tale data. Tra questi c’è la necessità di verificare l’importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità che è stato a suo tempo accantonato nel risultato di amministrazione 2014 e nel bilancio di previsione 2015.

Per questa attività è necessario che propedeuticamente:

1) l’Ente proceda al riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2015,

2) da questo riaccertamento si determina il volume dei residui da mantenere in bilancio e poi, per ciascuna entrata oggetto di applicazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, si procede a calcolare la media del rapporto tra gli incassi a residui e i residui attivi alla data del 01.01 di ciascuno degli ultimi 5 anni.

3) all’importo dei residui delle risorse da svalutare si applicherà la percentuale di svalutazione utilizzando una delle tre tipologie di calcolo possibili, ovvero: media semplice, media ponderata e media pesata per come illustrato nell’esempio 5 del principio contabile 4/2.

Bisognerà valutare il Fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato nel rendiconto 2014 e nel bilancio di previsione 2015.

Da questa valutazione si capirà se l’accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione è congruo o meno. Nel caso in cui non risultasse congruo, ovvero il Fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo è superiore alla quota accantonata nel risultato di amministrazione bisognerà adeguare l’accantonamento utilizzando l’eventuale avanzo libero. Se quest’ultimo non è sufficiente a coprire la quota di Fondo crediti di dubbia esigibilità, oppure non esiste avanzo libero, la parte eccedente deve essere iscritta nella spesa del bilancio di previsione 2016 (art. 187 c. 1 Testo unico degli enti locali). Nel caso in cui, invece, l’accantonamento nel risultato di amministrazione è superiore a quello necessario allora si liberà la relativa quota dal risultato di amministrazione.

Per quanto detto è necessario procedere al riaccertamento ordinario dei residui ed alla valutazione dei residui attivi eliminati che avevano concorso ad incrementare il Fondo crediti di dubbia esigibilità. Infatti nel caso in cui vengono eliminati tali residui attivi si può decrementare il Fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo per pari importo.