Contabilità, cambia l’inventario

Federica Soave su Italia Oggi.
Riclassificazione delle voci. Nuove regole sul patrimonio. Gli adempimenti straordinari e una tantum per l’attuazione della riforma (dlgs 118/2011).

Gli adempimenti straordinari e una tantum per l’attuazione della riforma (dlgs 118/2011).

ItaOggi-gen2016Contabilità, cambia l’inventario

Riclassificazione delle voci. Nuove regole sul patrimonio
di Federica Soave


icona pdf32x32Articolo Pubblicato su Italia Oggi

Per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto i profili finanziario ed economico-patrimoniale il Decreto Legislativo (Dlgs) 118/2011prevede che il sistema di contabilità finanziaria adottato dalle Regioni, dagli Enti Locali, e da alcuni enti strumentali, sia affiancato, ai fini conoscitivi e a partire dal 2016, da un sistema di contabilità economico-patrimoniale che dovrebbe consentire una più immediata relazione tra fonti di finanziamento ed impieghi e tra risorse utilizzate e beni e servizi prodotti. Al fine di consentire l’avvio della contabilità economico-patrimoniale – aggiunge il legislatore – è necessario provvedere all’aggiornamento degli inventari in quanto principale fonte descrittiva e valutativa dello stato patrimoniale.”

Nel definire quanto sopra, il D.Lgs 118/2011 e 126/2014 stabiliscono anche la necessità di prevedere da un lato un’attività straordinaria una tantum di Riclassificazione delle voci di Inventario e di Conto del Patrimonio per predisporre il nuovo Stato patrimoniale iniziale all’1° gennaio 2016 e dall’altro la verifica del valore dei beni e la conformità degli stessi ai nuovi criteri di valutazione, senza dimenticare i principi contabili dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC 16 per le immobilizzazioni materiali e OIC 24 per le immateriali) e l’applicazione delle nuove aliquote di ammortamento.

Tutto questo, operativamente, si traduce nel seguente piano di lavoro:

  1. la chiusura del 2015 secondo i principi del DPR 194/1996 con relative rendicontazioni economico patrimoniali in sede di Conto Consuntivo;
  2. la riclassificazione delle singole voci dell’inventario e del Conto del Patrimonio (DPR 194/96 secondo il piano dei conti patrimoniale (all. 6 al D.Lgs 118);
  3. l’applicazione dei nuovi criteri dell’attivo e del passivo all’inventario e allo stato patrimoniale riclassificato (all. 4/3 al D.Lgs 118);
  4. l’elaborazione dello stato patrimoniale di apertura al 1/1/2016;
  5. la gestione e tenuta dell’inventario con applicazione delle nuove aliquote di ammortamento.

E’ evidente la mole di lavoro richiesta, anticipata da un’altrettanto significativa attività di studio della materia e delle novità in modo approfondito. Pensiamo, per fare alcuni esempi concreti, a cosa comporti l’applicazione del criterio di valutazione richiedente lo scorporo del valore del terreno di pertinenza da quello del fabbricato (per consentire la corretta applicazione dell’ammortamento) oppure alla necessaria verifica di applicazione dell’unico criterio di capitalizzazione delle opere consentito e cioè quello dei ricavi pluriennali. Senza dimenticare che tutte le differenze di valutazione emergenti dovranno essere evidenziate in una relazione (nota integrativa).

Un aspetto che balza all’occhio, in questo momento di cambiamento storico, è la necessità di impostare un dialogo tra gli uffici coinvolti nella gestione dell’inventario dell’Ente: l’ufficio ragioneria non può essere “lasciato solo” ma deve lavorare in stretto accordo con i colleghi dell’ufficio tecnico/patrimonio per far sì che la banca dati inventariale sia alimentata, in modo continuo, da informazioni e dati aggiornati così da garantirne correttezza e completezza.

Per comprendere al meglio quanto esposto, pensiamo all’adempimento nato con la Legge Finanziaria 2010, “il famosoarticolo 2, comma 222, che prevede la comunicazione al Ministero di dati tecnici relativi ai beni immobili di proprietà dell’Ente: spesso, nella prassi operativa degli Enti, questo adempimento ha visto il coinvolgimento attivo dell’ufficio tecnico/patrimonio che, nell’attuazione dell’adempimento, ha prodotto una diversa banca dati rispetto a quella gestita dall’ufficio ragioneria (base di partenza del Conto del Patrimonio).

E’ evidente la necessità di cambiare metodo ed organizzazione del lavoro: ufficio ragioneria ed ufficio tecnico/patrimonio devono cooperare non solo per evitare sprechi di risorse ma anche per alimentare, ognuno per le proprie competenze, una banca dati unica e ottimizzarne le fasi di aggiornamento annuale che ne derivano.

Concludiamo ricordando come, in modo specifico sul fronte dei beni mobili, vada altresì condotta un’analisi della qualità della banca dati inventariale soprattutto laddove le informazioni risalgano a rilevazioni eseguite negli anni tra il 1997 ed il 2000 riportanti informazioni non sempre aggiornate nel tempo (consegnatari, ubicazioni, soglia di inventariazione, regolamento di contabilità, ecc…). In casi simili, potrebbe essere opportuno pianificare una nuova revisione straordinaria.