Vincenzo Iennaro su Italia Oggi.
La riforma della contabilità ha introdotto molte novità nell’art. 175 del Testo unico.
Al 30 novembre si affianca la deadline del 31 dicembre.
di Vincenzo Iennaro
Articolo Pubblicato su Italia Oggi
La gestione delle variazioni di bilancio è molto cambiata in base al nuovo dettato dell’art. 175 del TUEL. Tale articolo ha subito notevoli modifiche in base al D. Lgvo 118/2011 e s.m.
Il comma 3 ed il comma 5 introducono novità molto rilevanti per gli Enti Locali.
Il comma 3 prevede che le variazioni possono essere effettuate entro il 30 novembre fatte salve alcune tipologie di variazioni per le quali il limite temporale non è più il 30 novembre ma il 31 dicembre di ogni anno.
Il comma 3 stabilisce quali tipologie di variazione possono essere effettuate entro il 31 dicembre.
In particolare:
- l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
- l’istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato e accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
- quelle necessarie alla re-imputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- le variazioni delle dotazioni di cassa;
- le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
- le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria e a depositi bancari intestati all’Ente.
Il comma 5.bis e 5.quater delineano le nuove competenze del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, dei Responsabili dei servizi finanziari e il ruolo dei Revisori dei Conti.
In particolare, si evidenziano le seguenti competenze:
Consiglio comunale
· tutte le variazioni ad eccezione di quelle previste al comma 5.bis e 5.quater
Giunta comunale
- variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
- variazioni riguardanti l’utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell’esercizio provvisorio consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate;
- variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
- variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’Ente;
- variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;
- variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3
Responsabile dei servizi finanziari
- se il Bilancio è approvato allora è competenza del responsabile dei servizi finanziari la variazione all’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione;
- variazione ai conti di tesoreria statale, ai depositi bancari intestati all’Ente, al Fondo Pluriennale Vincolato fino al 31 dicembre, al PEG tra capitoli della stessa categoria e dello stesso macro aggregato se non riguardano trasferimenti e contributi (in questi due casi la competenza è della Giunta Comunale);
- variazioni necessarie per adeguare gli stanziamenti delle partite di giro;
- variazioni riaccertamento parziale dei residui nelle more del riaccertamento ordinario.
Revisori dei Conti
- esprimono il parere sulle variazioni di Bilancio ad eccezione di quelle che sono di competenza della Giunta Comunale e dei vari Dirigenti a meno che il loro parere non sia esplicitamente richiesto dai principi contabili o nelle norme;
- verificano in sede di rendiconto, dandone esito nella loro relazione, dell’esistenza di tutti i presupposti che hanno dato luogo alle variazioni non soggette al loro parere preventivo.
Dovrà essere aggiornato il regolamento di contabilità per recepire tutte le novità introdotte dall’art. 5 ed in particolar modo dovranno essere delineate le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di Bilancio.