L’Italia adotta una legislazione sul modello del Freedom of Information Act (FOIA), con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Decreto Legge.
Dal 23 giugno i cittadini potranno accedere alle informazioni in possesso della Pubblica Amministrazione. In attesa delle Linee Guida dell’ANAC.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Legge dell’8 giugno che modifica la Legge sulla Trasparenza.
Dal 23 giugno i cittadini potranno richiedere l’accesso alle informazioni anche ad atti e documenti in possesso della PA, che la PA non ha l’obbligo di pubblicare.
Si tratta di una buona notizia: anche in Italia viene introdotta una legge, il Freedom of Information Act (FOIA), che consente a cittadini, imprese ed associazioni di avere accesso alle informazioni della PA, in linea con le politiche adottate nei paesi anglosassoni.
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Secondo il provvedimento, le amministrazioni hanno 6 mesi per adeguarsi, in attesa delle Linee Guida dell’ANAC. Quindi, il nuovo diritto di accesso informativo potrà essere esercitato dagli italiani a partire dal 23 dicembre.
Il Decreto legislativo rivede e semplifica le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.
Nello specifico:
- si aprono le banche dati delle amministrazioni che le gestiscono;
- si rende strutturale il sito “Soldi pubblici” (http://soldipubblici.gov.it);
- si introduce una nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita Freedom of information act (FOIA), che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare.
Il piano nazionale anticorruzione adottato dall’ANAC sarà più semplice, snello e di facile attuazione per le pubbliche amministrazioni che dovranno recepirlo nei propri piani triennali di prevenzione della corruzione.
Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza Unificata, dal Consiglio di Stato e dal Garante per la protezione dei dati personali.
In particolare, in tema di accesso civico:
- è stato eliminato l’obbligo di identificare chiaramente dati o documenti richiesti,
- è stata esplicitata la prevista gratuità del rilascio di dati e documenti,
- è stato stabilito che l’accoglimento o il rifiuto dell’accesso dovranno avvenire con un provvedimento espresso e motivato,
- è stato previsto che l’accesso è rifiutato quando è necessario evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici o privati indicati.
Fonte: Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri
Qui il testo completo del Decreto Legislativo in Gazzetta Ufficiale:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-08&atto.codiceRedazionale=16G00108&elenco30giorni=true
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