I nuovi adempimenti del D.L. 87/2018

ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.L. 87/2018 (cd Decreto Dignità)
Nella Gazzetta Ufficiale n.161 del 13 luglio 2018 è stato pubblicato il Decreto Legge n.87 del 12 luglio 2018 in vigore dal 14 luglio 2018.

  • (ARTICOLO 12 – modifiche all’art. 17-ter del DPR 633/1972, Decreto IVA) – Tale Decreto ha modificato nuovamente l’applicazione dello split payment per i soggetti che emettono fattura con ritenuta alla fonte a titolo di imposta o d’acconto. In particolare per le fatture emesse “successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto” non deve più essere applicato il meccanismo dello split payment.

Nello specifico tale nuova disposizione si applica ai professionisti, in qualità di soggetti residenti i cui compensi sono assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto. Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali le fatture sono emesse dal 14 luglio 2018. Il professionista pertanto da tale data emette la fattura senza indicare la dizione “scissione dei pagamenti”; il cliente che riceve la fattura, al momento del pagamento, deve trattenere la ritenuta, mentre deve versare al professionista l’Iva relativa; il professionista a fronte dell’emissione della fattura deve liquidare l’imposta e versarla all’erario.
 

  • (ARTICOLO 11 – Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute) –  I contribuenti che hanno deciso di inviare lo spesometro con cadenza trimestrale possono inviare i dati relativi alle fatture emesse e ricevute nel terzo trimestre del 2018 entro il 28 febbraio 2019 e non più entro  il 30 settembre 2018. Questo è quanto viene riportato nell’articolo 11 del Decreto Dignità n.87/2018 pubblicato in G.U. il 13luglio scorso. Successivamente, l’introduzione della fattura elettronica generalizzata per tutti, abolirà in via definitiva questo adempimento.

 
INFORMAZIONI DI CARATTERE FISCALE
 

  • Sospensione estiva fiscale:  dal 1 agosto 2018 al 31 agosto 2018 sono sospesi tutti i termini di natura processuale. Pertanto qualora venisse notificato un avviso di accertamento in tale arco temporale, il termine entro il quale effettuare il ricorso sarà quella del 30 ottobre 2018.

 

  • Dichiarazione tardiva IVA: 30 luglio 2018, è questo il termine entro il quale tutti i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA devono provvedere alla trasmissione qualora non vi abbiano adempiuto entro il 30 aprile 2018. Per non incorrere in un’omessa dichiarazione, occorre pertanto effettuare un versamento di euro 25,00 a titolo di sanzione per il ritardato invio e procedere con la trasmissione della dichiarazione. Dichiarazioni presentate oltre 90 giorni dalla scadenza ordinaria oltre ad essere considerate omesse, sono soggette a sanzioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

 
 

  • Dichiarazione tardiva IRAP e REDDITI:  il 29 gennaio 2019 è invece la data da ricordare per la trasmissione delle dichiarazioni tardive IRAP e REDDITI. Anche per queste dichiarazioni, qualora non si provvede all’invio nei termini ordinari fissati per il 31 ottobre 2018, i contribuenti sono tenuti al versamento di una sanzione per il ritardato invio pari a euro 25,00 oltre alla trasmissione della dichiarazione stessa. Si precisa che occorre versare le sanzioni per ogni dichiarazione tardiva che si deve inviare, pertanto qualora un contribuente si trovi a dover trasmettere sia la dichiarazione IRAP che quella dei REDDITI entrambe tardive, dovrà versare una sanzione pari a euro 50,00.

 

  • Dichiarazione tardiva IRAP – opzione commerciale con dichiarazione IVA integrativa: in merito alle opzioni da indicare nelle dichiarazioni, si riporta di seguito una delucidazione in merito allo sfasamento temporale che emerge ad oggi in relazione alle differenti scadenze di trasmissione delle dichiarazioni IRAP e IVA: nel caso in cui un contribuente trasmette una dichiarazione tardiva IRAP con opzione commerciale, senza aver barrato nella dichiarazione IVA l’apposita opzione nel quadro VO, può presentare una successiva dichiarazione IVA (integrativa) e barrare l’apposita opzione. Tale comportamento evidenzia che la mancata opzione nella dichiarazione IVA è frutto si una semplice dimenticanza.