Il reverse charge è un regime derogatorio rispetto a quello ordinario di detrazione e rivalsa dell´IVA.
di Luca Orlandi e Luigi Pinto
Il reverse charge è un regime derogatorio rispetto a quello ordinario di detrazione e rivalsa dell’IVA, in base al quale gli obblighi fiscali ricadono in capo al cessionario/committente.
Il legislatore nazionale, con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 e in ossequio a quanto previsto dalla normativa europea, ha aggiunto nuove fattispecie soggette a inversione contabile.
Le nuove casistiche sono ricorrenti anche nella gestione ordinaria di un Ente Locale: quest’ultimo soggiace alla disciplina del reverse charge quando opera in qualità di soggetto passivo d’imposta; se invece l’Ente agisce nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, il regime del reverse charge lascia spazio a quello nuovo dello split payment di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/72.
La corretta valutazione dei servizi commerciali permette di risparmiare subito la quota di costo IVA.
È necessario contestualizzare l’operazione da fatturare; la stessa prestazione/cessione è soggetta a un trattamento fiscale diverso a seconda che l’Ente operi come soggetto inciso piuttosto che come soggetto passivo d’imposta.
Se, ad esempio, la ditta Alfa emette fattura nei confronti di un Ente per il servizio di pulizia della sede comunale, allora in fattura esporrà imponibile e IVA insieme alla dicitura “scissione dei pagamenti”; l’Ente corrisponderà al fornitore il solo imponibile e verserà l’IVA all’Erario secondo le modalità proprie dello split payment.
Se la stessa ditta emette fattura all’Ente per il servizio di pulizia del Palazzetto dello sport gestito dall’Ente come attività commerciale, il fornitore non esporrà l’IVA in fattura ma vi apporrà la nota “operazione soggetta a reverse charge – art. 17 c. 6 D.P.R. 633/72”; l’Ente pagherà alla società Alfa il solo corrispettivo netto, integrerà la fattura indicando l’aliquota e l’imposta applicata, provvederà alla registrazione della stessa sia sul registro degli acquisti che su quello delle vendite, neutralizzando l’effetto dell’imposta.