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UNDICESIMO CORRETTIVO AL DL 118/2011: CONTINUA L’EVOLUZIONE DELLA CONTABILITA’ PUBBLICA
di Vincenzo Iennaro e Gianluigi Sbrogiò
L’Undicesimo decreto correttivo al D.Lgs. 118/2011 apporta importanti aggiornamenti ai principii della contabilità finanziaria, della contabilità economico-patrimoniale e della programmazione.
Per il Comune ciò ha una valenza immediata, in quanto sono previsti nuovi documenti che faranno parte degli allegati alla redazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Ma le novità dell’Undicesimo correttivo pongono anche le basi della contabilità pubblica del prossimo futuro.
Si renderà infatti necessaria un’azione costante e ben progettata per mappare in modo puntuale le relazioni tra le spese e le relative fonti di finanziamento. In particolare, si dovrà ricostruire la storia contabile delle opere pubbliche e di qualsiasi altra spesa che abbia avuto un carattere di vincolo.
Il risultato sarà una lettura del bilancio più efficace per le scelte strategiche ed in alcuni casi potranno essere liberate risorse per il Comune, rimuovendo vincoli obsoleti, che non hanno ragion d’essere e intervenendo mediante le nuove norme ad hoc del Legislatore.
Vediamo le principali novità:
1_ Sono stati introdotti tre importantissimi schemi da allegare al bilancio e al rendiconto:
- la tabella dell’esposizione analitica delle risorse accantonante nel risultato di amministrazione denominata a1,
- la tabella analitica delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione denominata a2,
- la tabella delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione denominata a3.
Si tratta di vere e proprie fonti di informazione che per essere debitamente redatte richiedono una idonea struttura analitica del bilancio. Questo significa che dovrà essere ridisegnata la struttura del bilancio stesso per avere un PEG sempre più dettagliato fino a poter individuare univocamente ogni tipologia di entrata con il relativo vincolo. I relativi capitoli di uscita ad esso collegati. Stesso discorso per poter avere la specificità delle voci che compongono il risultato di amministrazione. Sarà necessario attivare un meccanismo che ad ogni economia di bilancio la eventuale quota di avanzo alimentato sia perfettamente riconducibile alla sua natura (tipologia di vincolo o di accantonamento, libero ecc..).
Per rivedere la struttura del bilancio il primo momento utile è proprio la predisposizione del bilancio di previsione 2020/2022. Gli uffici di ragioneria dovranno fare un lavoro minuzioso per strutturare il bilancio in modo che da esso si possano avere tutte le informazioni necessarie con il minimo sforzo, ovvero con degli automatismi direttamente gestibili dai software gestionali di contabilità senza la necessità di fogli di calcolo ecc.. che non consentono la dovuta continuità naturale dei flussi informativi.
2_ metodologia per la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità: sono stati inseriti due nuovi commi, il 3.20-bis e il 3.20-ter 4/2 al D.Lgs. 118/2011 che definiscono in modo preciso come contabilizzare questa tipologia di entrate.
3_Modifica dei prospetti di rilevazione dell’equilibrio del bilancio: per la rilevazione degli equilibri di bilancio dal risultato di competenza devono essere detratte non solo le quote accantonate che sono state finanziate nell’esercizio ma anche le quote a destinazione vincolata che ancora non sono state regolarmente impegnate nell’esercizio. Questo si traduce nel fatto che l’equilibrio deve essere garantito al netto degli accantonamenti e dalle somme vincolate o “destinate”.
I ragionieri dovranno individuare la corretta composizione di partenza. Questo significa che si dovrà analizzare a ritroso la composizione dell’avanzo e delle somme vincolate/destinate andando indietro negli anni facendo leva su tutti gli atti amministrativi che, negli anni, ne hanno determinato la consistenza. Si tratta, senza dubbio, di un lavoro oneroso ma è l’unico in grado di fornire una corretta base di partenza per il futuro monitoraggio.
Inoltre, viene aggiornato il principio applicato della contabilità economico-patrimoniale, al fine di precisare che le modalità di registrazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 adottate in contabilità finanziaria non rilevano per la contabilità economico patrimoniale.
In generale, l’approccio non dovrà essere di passiva accettazione del dispositivo normativo,
ma quello di un’importante occasione per ripensare la gestione contabile e ottimizzarla nell’ottica di maggiore trasparenza.
IL RIORDINO DELLE OPERE DEMANIALI PER AUMENTARE L’EFFICIENZA DELL’ENTE
di Federica Soave e Gianluca Pesce
Le operazioni di revisione straordinaria del patrimonio immobiliare comunale, così come previste dal D.Lgs. 118/2011, portano all’evidenza alcune situazioni legate a terreni e opere che dovrebbero rientrare nelle proprietà comunali ma che rimangono nella titolarità di privati, a causa di imperfezioni dell’iter procedurale.
È il caso delle aree e delle opere di urbanizzazione realizzate da soggetti privati, nell’ambito di piani urbanistici attuativi (piani di lottizzazione), da cedersi al Comune a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
Le convenzioni urbanistiche che stanno alla base di queste dinamiche prevedono che il soggetto attuatore dell’intervento edificatorio (costruzione di un condominio) debba realizzare una serie di opere (strada, parcheggio, verde pubblico) che, una volta collaudate, devono essere cedute gratuitamente al Comune. Nella realtà si riscontra che tali opere, una volta realizzate, rimangono nella titolarità del privato perché quest’ultimo non ha mai perfezionato la cessione e relativa trascrizione nei registri immobiliari.
Premesso che la conoscenza accurata di tali casistiche è imprescindibile, al fine di perfezionarle è necessario affrontare in prima istanza il tema legato alla prescrizione del diritto del Comune di ottenere la cessione delle aree e opere di urbanizzazione.
A tal riguardo, con la sentenza n. 21885 del 21 ottobre 2011, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che il diritto del Comune di pretendere la cessione delle opere di urbanizzazione da parte del privato deve essere esercitato entro dieci anni, come stabilito in generale dall’art. 2946 c.c. per la prescrizione dei diritti.
In maniera coerente anche la giustizia amministrativa si esprime in tale direzione aggiungendo una componente di responsabilità in capo agli Enti Locali. La seconda sezione del Tar della Calabria, con sentenza del 21 marzo 2019 n.619 ravvisa la possibilità del danno erariale, con relativa trasmissione della sentenza alla Procura della Corte dei Conti, qualora l’ente non eserciti il suo diritto nel termine di dieci anni.
Da queste disposizioni ne consegue che, per gestire i rapporti non ancora prescritti, l’Ente deve avere ben chiaro il momento in cui l’obbligazione del privato diventa esigibile e, se necessario, esercitare il diritto di domandare l’adempimento forzoso.
Nei casi in cui, invece, è decorso il termine della prescrizione, le aree non acquisite da parte del Comune rimangono di proprietà privata, anche se l’uso dei beni, con il tempo, diventa pubblico. Ad esempio, nel caso delle strade private che acquisiscono l’uso pubblico.
Tenuto conto che la maggior parte delle “opere prescritte” sono legate alla viabilità stradale, lo strumento a disposizione dei Comuni atto a regolarizzare queste situazioni, risiede nell’art.31 della Legge 448 del 23 dicembre 1998, che al comma 21 prevede che “in sede di revisione catastale, è data facoltà agli Enti Locali, con proprio provvedimento, di disporre l’accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari”. La registrazione e trascrizione di tale provvedimento, come previsto dal comma 22, avvengono a titolo gratuito.
L’adozione di tale strumento non rappresenta un obbligo per l’Ente ma una scelta discrezionale sorretta da una motivazione legata all’ottenimento di vantaggi proporzionalmente suddivisi tra pubblico e privato. Se il privato può ottenere l’esonero della responsabilità civile in caso di incidenti o infortuni e conseguente richiesta risarcimento danni, il Comune, allineando la titolarità, riuscirà a gestire le manutenzioni in maniera più efficiente e a definire dei valori corretti in ambito tributario (aree edificabili) e patrimoniale.
Da sottolineare, inoltre, come l’acquisizione gratuita di queste aree rappresenti un prerequisito per assolvere alle disposizioni dettate dall’art. 13 comma 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, in cui è previsto che “Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze” e successivo Decreto Ministeriale LL.PP. 3484 del 01/06/2011 che definisce la struttura e i contenuti del Catasto Strade Comunale.
Ancora una volta, risulta evidente come la revisione straordinaria del patrimonio immobiliare rappresenti un momento cruciale per verificare la consistenza dei cespiti dell’Ente. Nel caso specifico, il settore tecnico può correggere situazioni pregresse, seguendo il dettato normativo e favorendo l’implementazione di strumenti e metodologie di gestione patrimoniale volte ad incrementare l’efficienza dell’Ente nel suo complesso.
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