
Scade a fine mese il termine per la pubblicazione degli Obiettivi di Accessibilità dei siti web e dei servizi informatici degli enti pubblici. La Circolare 1/2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale, prescrive che entro il 31 marzo tutte le pubbliche amministrazioni, compresi i comuni, sono tenute a rendere noto nel proprio sito gli obiettivi annuali per rendere accessibile erga omnes i propri servizi informatici. In altre parole, si devono rimuovere tutte le discriminazioni nell’accesso ai propri servizi e informazioni.
Cosa è
Secondo la legge 4 del 2004, quando parliamo di “accessibilità” dobbiamo riferirci alla “capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”. L’accessibilità deve essere riferita sia ai prodotti hardware, sia a quelli software, compresi i siti web, di ogni pubblica amministrazione. Quindi anche i comuni.
La legge 4/2004 è in sostanza una legge di attuazione dei principi di eguaglianza contenuti nell’articolo 3 della Costituzione della Repubblica.
Chi deve adempiere
Se in origine l’obbligo era rivolto solo agli enti pubblici, ora anche altri soggetti sono tenuti ad adempiere. L’articolo 9 del decreto legge 179/2012 estende infatti il dovere di pubblicazione degli Obiettivi di Accessibilità anche ad altri enti, dividendoli in tre gruppi.
Del primo fanno parte le pubbliche amministrazioni in senso stretto, quindi anche tutti gli enti territoriali, compresi i comuni. Del secondo fanno parte tutti quei soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni ma accomunati ad esse dal fatto di essere erogatori di servizi pubblici o di pubblico interesse: nel caso specifico in quanto erogatori di servizi “informatici o telematici” aventi contenuti di pubblica utilità o di pubblico interesse. Del terzo gruppo tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.
In pratica, oltre gli enti pubblici in senso stretto, le aziende private concessionarie di servizi pubblici, le aziende sanitarie, le aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico, le aziende appaltatrici di servizi informatici sono tenute ad adempiere all’obbligo.
Responsabilità e sanzioni
La mancata osservazione di questi adempimenti, e quindi anche della pubblicazione degli obiettivi, prevede specifiche responsabilità e sanzioni per i dipendenti pubblici. Inoltre, l’inosservanza della pubblicazione degli Obiettivi di Accessibilità è rilevante ai fini della misurazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare (riferimenti normativi d.lgs 150/2009 e articoli 21 e 55 del d.lgs. 165/2001).
Cosa bisogna fare
Per adempiere, il comune o qualsiasi altro soggetto interessato alla pubblicazione deve registrarsi nell’apposita pagina dell’Agenzia per l’Italia Digitale (https://accessibilita.agid.gov.it/). Si tratta di un’applicazione che mediante una procedura guidata, agevola la redazione e la pubblicazione degli obiettivi.
Ma prima di accedere all’applicazione è bene compilare il Questionario di autovalutazione, che altro non è che uno strumento che l’Agid mette a disposizione delle amministrazioni per effettuare un’autovalutazione circa lo stato di adeguamento alla normativa sull’accessibilità dei propri siti e servizi web.
I risultati del questionario forniscono all’ente un quadro completo delle eventuali criticità esistenti per ogni sito web o servizio informatico fornito. Dati che poi torneranno utili per predisporre una check list in vista della definizione degli Obiettivi annuali di accessibilità e dei conseguenti interventi da realizzare, che dovranno essere inseriti online nell’applicazione dell’Agid.
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