Occhio al riaccertamento residui

Articolo pubblicato su Italia Oggi. Di Iennaro.Occhio al riaccertamento residui
Da recepire le novità sulle economie di spesa legate al Fpv.

Italia oggi 03 2018

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 di Vincenzo Iennaro

Necessario valutare la congruità del Fcde rispetto al risultato di amministrazione.

Riscossione diretta, chance per gli enti

Da recepire le novità sulle economie di spesa legate al Fpv

Come ogni anno grande attenzione è riservata ad una fase importante del conto di bilancio: il riaccertamento dei residui. Quest’anno c’è un accorgimento in più molto importante. Riguarda le economie di spesa riferite al Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) di entrata. Infatti la legge 232/2016 prevede al comma 466 che nel prospetto della verifica del pareggio di bilancio per l’anno 2017 non deve essere considerata la parte di FPV in entrata che finanzia impegni di spesa messi in economia. Nel prospetto del monitoraggio è stato previsto un rigo apposito (ovvero A.3) dove evidenziare la riduzione del FPV in riferimento alle relative economie di spesa. Questo significa che il FPV in entrata avrà due distinti valori da tenere in conto: un valore presente nel bilancio che è quello comprensivo anche delle economie di spesa e che andrà ad alimentare il risultato di amministrazione per la quota liberata dalle economie di spesa relative; ed un valore rappresentato nel pareggio di bilancio decurtato di tali economie. Ricordiamo che il FPV esposto nel pareggio di bilancio sarà decurtato anche della parte finanziata da debito (da indicare nel rigo A.2).  Bisogna prestare attenzione, quindi, alle economie di spesa coperte da FPV ma che fanno riferimento ad un mutuo. In questo caso, infatti, tale quota è già stata detratta al rigo A.2. Oltre alle valutazioni del FPV in riferimento al monitoraggio del pareggio di bilancio la fase di riaccertamento dei residui deve necessariamente concentrarsi sull’esigibilità degli impegni e degli accertamenti imputati alla competenza dell’anno 2017. Infatti è solo per questa tipologia che è necessaria la valutazione di esigibilità e non per gli impegni e gli accertamenti già conservati nel rendiconto 2016 come residui. Per quest’ultimi non è possibile procedere ad una reimputazione in quanto sono già stati ritenuti esigibili. Un discorso approfondito va fatto anche per la reimputazione delle spese di parte corrente. Come ampiamente disposto dal principio contabile le spese di parte corrente reimputabili all’esercizio o agli esercizi successivi sono solo quelle a seguito di cause sopravvenute solo dopo l’effettiva registrazione dell’impegno di spesa. È bene valutare tutti gli impegni di spesa che sono stati imputati all’esercizio 2017 e registrati alla fine dell’anno. Nel caso in cui l’esigibilità dovesse essere rinviata all’esercizio o agli esercizi successivi sarà in questi esercizi che la spesa dovrà trovare la giusta copertura finanziaria. La copertura attraverso FPV di parte corrente è permessa solo per i casi prima esposti.

Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato prima dell’approvazione del conto di bilancio con un’unica deliberazione di Giunta previa acquisizione del parere dell’organo di revisione. Gli Enti possono deliberare contestualmente il bilancio di previsione ed il riaccertamento dei residui (principio contabile 4/2 esempio 6).

Per quanto riguarda il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDDE) è necessario verificare la sua congruità di accantonamento al risultato di amministrazione. La congruità viene verificata facendo riferimento ai residui attivi sia di competenza che degli anni precedenti a seguito del riaccertamento dei residui. La metodologia da seguire per calcolare la quota di FCDDE da vincolare è quella riportata nell’esempio 5 nel principio contabile 4/2. Se la quota del FCDDE calcolata dovesse essere superiore a quella già accantonata nel risultato di amministrazione allora è possibile svincolare tale quota. In caso contrario sarà necessario incrementare la quota accantonata. In caso di incapienza del risultato di amministrazione allora la parte di quota non compresa deve essere iscritta come posta a sé stante della spesa nel bilancio di previsione e segue le stesse regole di copertura del disavanzo di amministrazione, ovvero nelle annualità del bilancio di previsione 2018/2020 e comunque non oltre la durata della consiliatura (art. 187, c. 1, e art. 42, c. 1 del TUEL). In questo caso è necessaria una delibera consiliare per il piano di rientro del disavanzo con i provvedimenti resi necessari per ripristinare il pareggio. Per questa delibera è necessario il relativo parere del collegio dei revisori. La determinazione della quota di FCDDE da vincolare nel risultato di amministrazione è effettuata con le stesse modalità scelte per calcolare il FCDDE iscritto nel relativo bilancio di previsione.

Vincenzo Iennaro

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