Rinvio della contabilità per i comuni sotto 5 mila abitanti

Articolo pubblicato su Italia Oggi. Di Gianluigi Sbrogiò. Rinvio della contabilità per i comuni sotto 5 mila abitanti
ALLA FINE IN COMMISSIONE ARCONET HA PREVALSO LA LETTURA ESTENSIVA DELLE NORME DEL TUEL.itaoggi2018 04

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 di Gianluigi Sbrogiò

ALLA FINE IN COMMISSIONE ARCONET HA PREVALSO LA LETTURA ESTENSIVA DELLE NORME DEL TUEL..

Rinvio della contabilità per i comuni sotto 5 mila abitanti

Alla fine hanno prevalso le spinte al rinvio dell’obbligo della contabilità economico patrimoniale per i piccoli Comuni intesi quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

La commissione ARCONET riunitasi l’11 aprile u.s. si è orientata ad una lettura “estensiva” delle disposizioni di cui all’art. 232, comma 2, del Tuel ai sensi del quale «gli enti locali con popolazione inferiore a 5 mila abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2017».

L’argomentazione secondo la quale la lettura della norma «determina con sufficiente evidenza la decorrenza dall’esercizio 2018 di tale obbligo (con rendicontazione nel 2019), confermata dal medesimo tenore del comma 3 dell’articolo 233-bis, relativo al bilancio consolidato» è a mio avviso discutibile anche perché giusto un anno fa proprio una Faq Arconet, la n. 22/2017 aveva chiarito quanto segue:

“…….Pertanto la legge richiede a tali enti l’approvazione dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2017 (che rappresenta anche la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016), da predisporre ……”

Ribaltando tale interpretazione la risposta Arconet alla FAQ n. 30 del 12 aprile u.s. sul sito della Ragioneria Generale dello Stato recita: “Considerata la formulazione poco chiara dell’art. 232 del TUEL citato, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell’organo) la facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l’esercizio 2017, interpretando in tal senso l’art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico”

Le difficoltà dei piccoli comuni difronte alla quantità e alla difficoltà di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in ambito contabile è innegabile e sotto gli occhi di tutti gli addetti ai lavori, tuttavia come spesso accade invece di affrontare i veri problemi si preferisce il ricorso alla “proroga” dell’ultimo minuto, di fatto non risolvendo, ma rinviando il problema.

Questo approccio è poco razionale soprattutto quando la proroga arriva di fatto dopo la scadenza del termine ultimo anche perchè profondamente ingiusto nei confronti delle Amministrazioni che con grande impegno avevano già provveduto a redigere, presentare alla Giunta o anche approvare con il Rendiconto di Gestione anche conto economico e stato patrimoniale.

Per quest’anno come abbiamo visto, l’obbligo viene meno e di conseguenza diviene facoltativa per i comuni fino a 5.000 abitanti anche la redazione del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2017 (art. 233-bis, comma 3 TUEL) e perde efficacia il quadro sanzionatorio che come sancito anche da un recentissimo pronunciamento della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte (Del. n. 28 del 05 Marzo 2018) prevedeva che la mancata approvazione del bilancio consolidato entro i termini di legge avrebbe comportato il divieto di “procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale”.

Una riflessione andrà ora fatta per evitare di guardare all’adempimento e alle relative difficoltà in modo miope perdendo di vista il ruolo “conoscitivo” di un approccio “aziendalistico” all’analisi di costi e ricavi.

Inoltre, per evitare un semplice differimento di un anno dei problemi evidenziati ci si attende che nei prossimi mesi vengano emanati specifici decreti per la semplificazione della contabilità economica per i piccoli comuni, ma il tutto dovrà essere coordinato con i principi contabili e quindi con la normativa che regola l’obbligo di redazione del bilancio consolidato entro il 30 settembre di ciascun esercizio.

In primo luogo sarebbe sensato promuovere una norma che consenta a tutti i comuni indipendentemente dalla dimensione, di presentare la documentazione economico-patrimoniale entro il 31 luglio, successivamente al rendiconto della gestione.

In tal modo, conto economico e stato patrimoniale avrebbero potuto essere gestiti con sufficiente margine di tempo dopo la chiusura della contabilità finanziaria ed in particolare con la revisione ordinaria dei residui che è requisito fondamentale,

Ricordiamo in ogni caso che tale scadenza sarebbe coincidente con quella per l’approvazione del Documento Unico di Programmazione il che riapre la problematica della quantità davvero eccessiva di adempimenti che fa sì che la preoccupazione principalmente quella di “arrivare in tempo” per evitare sanzioni.

Gialuigi Sbrogiò

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