Ripartono le opere pubbliche

Vincenzo Di Gregorio e Gianni Durante su Italia Oggi.
Il pareggio di bilancio può ridare slancio agli investimenti

ItaOggi-mar2016Ripartono le opere pubbliche

Il pareggio di bilancio può ridare slancio agli investimenti
Ma per gli enti locali restano in vigore il monitoraggio del Patto 2015 e le sanzioni

di Vincenzo Di Gregorio e Gianni Durante

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Il pareggio di bilancio, seppur in forma “temperata”, andrà a sostituire il controverso Patto di stabilità: è questa una delle novità previste dalla Legge di Stabilità 2016.

Introdotto dalla UE nel 2012, a garanzia di una più rigorosa politica di bilancio da parte dei Paesi membri, il principio del pareggio è stato recepito dall’Italia attraverso la Legge Costituzionale del 20 aprile 2012 e la Legge del 24 dicembre 2012 n. 243, che ne ha deliberato criteri tecnici e modalità di calcolo.

Rispetto agli originari parametri previsti da quest’ultima, pareggio di competenza e di cassa, la Legge di Stabilità 2016 prevede il pareggio per la sola competenza.

L’utilizzo del pareggio di bilancio a fronte del Patto di Stabilità è di certo una buona notizia per tutti quegli Enti che disponevano di risorse finanziarie bloccate dai vincoli di spesa della finanza pubblica: si apre così uno spiraglio per l’avvio di opere pubbliche e servizi a favore dell’utenza e dell’economia locale. Tuttavia, relativamente al secondo semestre 2015, resta in vigore l’obbligo di monitoraggio del Patto di Stabilità e l’obbligo della certificazione finale entro il 31 marzo 2016. Inoltre continueranno ad applicarsi le sanzioni per gli Enti inadempienti negli anni precedenti, nonché la compensazione delle quote cedute o acquisite nell’ambito del patto regionale o nazionale orizzontale. Le voci per la determinazione del saldo, in termini di competenza, sono le entrate finali dei primi 5 titoli e le spese finali dei primi 3, il cui saldo per essere in regola deve essere maggiore o uguale a zero.

La Legge di Stabilità introduce ulteriori novità per il solo 2016: l’istituzione di alcune voci migliorative delle entrate, quali il Fondo pluriennale vincolato di parte corrente e quello di parte capitale al netto delle quote finanziate da debito, ed una voce peggiorativa relativa al contributo ex art. 1 c.20 (IMU-TASI). Anche nelle uscite il legislatore ha previsto delle voci migliorative per il solo 2016, quali le spese di bonifica ambientale (c.716) e le spese “sisma 2012” (solo per enti locali di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) entrambe sia di parte corrente che in conto capitale; le spese per l’edilizia scolastica in conto capitale (c.713) e le spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah per Roma.

Altre poste nella sezione relativa alle spese, non solo per il 2016, sono il fondo crediti di dubbia esigibilità, sia di parte corrente che in conto capitale calcolato sul Bilancio di previsione 2016 e gli accantonamenti destinati a confluire nel risultato d’amministrazione, quali il fondo contenzioso e gli “altri accantonamenti”.

Infine occorrerà sommare o sottrarre gli eventuali spazi finanziari ceduti o acquisiti tramite Stato o Regione.

Anche il sistema sanzionatorio è stato oggetto di revisione, tra le novità, il c.721 prevede che se entro 30 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione l’Ente non provveda alla trasmissione della certificazione del pareggio di bilancio (positivo o negativo) il presidente dell’organo dei revisori diventerà automaticamente commissario ad acta e dovrà provvedere, pena la decadenza, a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi 30 giorni. In ogni caso il ritardato inoltro bloccherà qualsiasi trasferimento da parte del Ministero degli Interni fino all’effettivo invio. La trasmissione oltre i 60 giorni, anche in caso di conseguimento del saldo, comporterà la sospensione di tali erogazioni. Il mancato rispetto del pareggio di bilancio prevede: la riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato; l’impossibilità d’impegnare spese correnti in misura superiore all’importo dei corrispondenti assunti nell’anno precedente a quello di riferimento; l’impossibilità di ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; l’impossibilità di procedere a qualsiasi tipo d’assunzione di nuovo personale; la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori comunali.

Nel caso in cui la Corte dei Conti accerti che il rispetto dei vincoli di pareggio sia stato raggiunto artificiosamente, il responsabile amministrativo incorrerà in una sanzione fino a 3 mesi di retribuzione, mentre per gli amministratori fino a 10 volte l’indennità di carica.