Ripianare il disavanzo di amministrazione da riaccertamento straordinario dei residui – Corte dei Conti

La Corte dei Conti conferma che e’ possibile ripianare il disavanzo di amministrazione da riaccertamento straordinario dei residui anche in un unico esercizio finanziario.

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Sembra potersi dare risposta affermativa alla possibilità di modificare il piano di rientro del disavanzo derivante dall’operazione di riaccertamento straordinario dei residui, sostituendo all’originaria previsione del massimo spazio temporale concesso dalla norma (art. 3, comma 16, D.Lgs 118/11) il ripiano in un unico esercizio mediante utilizzo di risorse finanziarie derivanti dalla alienazione di un immobile.

Quanto alle modalità di ripiano del maggior disavanzo accertato a seguito di riaccertamento straordinario, le disposizioni del citato Decreto Interministeriale indicano specifiche modalità di contabilizzazione che sembrano trovare applicazione nel caso de quo.

Fonte: Attivita’ consultiva ai sensi dell’art. 7, co. 8, l. 131/2003 (pareri) – Sezione Controllo Regione Piemonte

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