Scadenze fiscali

SCADENZE FISCALI

  • Comunicazione liquidazioni periodiche IVA secondo trimestre 2018: entro il prossimo 17 settembre 2018 tutti i contribuenti obbligati sono tenuti alla presentazione all’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre del periodo fiscale 2018. Viste le numerose perplessità circa tale scadenza (slittamento al 1° ottobre 2018)  motivate da una formulazione lessicale non chiara  del comma 932 articolo 1 della Legge di Bilancio 2018, a breve l’Agenzia delle Entrate potrebbe ufficializzare tale scadenza attraverso un comunicato interpretativo.
    **AGGIORNAMENTO:  l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato la scadenza a lunedì 17/09/2018. Qui il link al Comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate
 
  • Spesometro terzo trimestre 2018: (ARTICOLO 11 D.L. 87/2018 – Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute) –  I contribuenti che hanno deciso di inviare lo spesometro con cadenza trimestrale possono inviare i dati relativi alle fatture emesse e ricevute nel terzo trimestre del 2018 entro il 28 febbraio 2019 e non più entro  il 30 novembre 2018. Questo è quanto viene riportato nell’articolo 11 del Decreto Dignità n.87/2018 pubblicato in G.U. il 13 luglio scorso. Successivamente l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria abolirà in via definitiva questo adempimento. 
 
  • Dichiarazione IRAP e REDDITI: il 31 ottobre 2018 è la scadenza ordinaria per la trasmissione delle dichiarazioni IRAP  e REDDITI relative al periodo fiscale 2017.Qualora non si provvede all’invio nei termini ordinari, i contribuenti sono tenuti al versamento di una sanzione per il ritardato invio pari a euro 25,00 oltre alla trasmissione della dichiarazione stessa entro comunque i 90 giorni successivi, pena l’omessa trasmissione. Si precisa che occorre versare le sanzioni per ogni dichiarazione tardiva che si deve inviare, pertanto qualora un contribuente si trovi a dover trasmettere sia la dichiarazione IRAP che quella dei REDDITI entrambe tardive, dovrà versare una sanzione pari a euro 50,00.