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I SERVIZI DELL'AREA CONTABILE

Bilancio consolidato

Redazione di Conto Economico e Stato Patrimoniale Consolidati con le aziende del Gruppo P.A. di riferimento

L’art. 151, comma 8, del TUEL prevede che “entro il 30 settembre l’ente approva il Bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”

Il citato principio contabile 4/4, al paragrafo 4, una volta individuata l’area di consolidamento (di cui al par 3), indica i principi e le operazioni ai fini della redazione del Bilancio Consolidato:

  • Attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare;
  • Eliminazione delle operazioni infragruppo;
  • Identificazione delle quote di pertinenza di terzi;
  • Consolidamento dei bilanci.

Secondo quanto citato dal par 5, ‘al Bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la Nota Integrativa’.

Il servizio Kibernetes per il Bilancio Consolidato

  • Il servizio proposto da Kibernetes prevede le seguenti attività:
  • verifica che le unità incluse nell’area di consolidamento abbiano avuto una contabilizzazione omogenea e che non presentino differenze nei saldi.
  • analisi delle operazioni infragruppo: Rettifiche di pre-consolidamento.
  • analisi delle operazioni infragruppo: Eliminazione delle operazioni infragruppo. Di fatto le operazioni infragruppo rappresentano un trasferimento di risorse all’interno del gruppo e non generano nessun valore verso l’esterno. Tali operazioni devono essere eliminate per evitare di generare un’informazione distorta del Bilancio Consolidato;
  • consolidamento dei bilanci: si tratta di individuare il metodo di consolidamento attraverso il quale gli elementi patrimoniali ed economici di ogni realtà inclusa nell’area di consolidamento debbano essere integrati per la redazione del Bilancio Consolidato.
  • redazione dei documenti previsti dalla normativa: Stato Patrimoniale Consolidato, Conto Economico Consolidato e relativi allegati.

Il servizio di supporto si sviluppa in 5 fasi:

1.      Analisi della documentazione relativa alle unità incluse nell’area di consolidamento.
Il principio contabile applicato 4/4 impone alla capogruppo di individuare su due distinti elenchi il gruppo amministrazione pubblica e l’area di consolidamento. I due elenchi possono non coincidere per effetto del principio di irrilevanza. Le unità incluse nell’are di consolidamento devono inviare entro il 20 agosto 2017 la documentazione richiesta dalla capogruppo.

2.      Analisi delle operazioni infragruppo – Rettifiche di pre-consolidamento.
Prima di procedere all’eliminazione delle operazioni infragruppo è necessario verificare che le stesse abbiano avuto una contabilizzazione omogenea e che non presentino differenze nei saldi.

3.      Analisi delle operazioni infragruppo – Eliminazioni delle operazioni infragruppo.
Le operazioni infragruppo rappresentano trasferimento di risorse all’interno del gruppo e non generano alcun valore per l’esterno. Tali operazioni devono essere eliminate in sede di consolidamento al fine di non generare un’informazione distorta del Bilancio consolidato.

4.      Il consolidamento.
Il metodo di consolidamento individua le modalità con cui gli elementi patrimoniali ed economici di ogni realtà inclusa nell’area di consolidamento debbano essere integrati per la redazione del Bilancio consolidato.

5.      Redazione dei documenti obbligatori.
Il Bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica si compone di Stato patrimoniale consolidato e Conto economico consolidato così come indicati dall’allegato 11 del D.lgs 118/2011.

RICOGNIZIONE DELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI DELLE PARTECIPATE

Analisi contabile e predisposizione delibera

L’art. 151, comma 8, del TUEL prevede che “entro il 30 settembre l’ente approva il Bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”

Il citato principio contabile 4/4, al paragrafo 1, obbliga l’ente capogruppo ad individuare l’area di consolidamento al 31 dicembre di ciascun esercizio. Il successivo paragrafo 3 precisa che: “Al fine di consentire la predisposizione del Bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

  1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
  2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel Bilancio consolidato.”

Tali elenchi devono essere approvati dalla Giunta.

Il servizio Kibernetes per la ricognizione dell’area di consolidamento dei bilanci delle partecipate

Il servizio prevede le seguenti attività:

  • analisi delle caratteristiche dei componenti del “gruppo amministrazione pubblica”;
  • applicazione del principio dell’irrilevanza;
  • individuazione dell’area di consolidamento;
  • definizione delle linee guida da comunicare alle partecipate incluse nell’area di consolidamento.

Le attività descritte vengono svolte seguendo diferse fasi:

  • richiesta dati degli organismi partecipati e dell’ente;
  • definizione del Gruppo amministrazione pubblica;
  • applicazione del principio di irrilevanza;
  • redazione della delibera.